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Home - Studenti e Famiglia - Statuto degli Studenti e delle Studentesse

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria
D.P.R. 249/ del 24/06/1998
Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli,
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre
1989 e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui
è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei
giovani,anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di
genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue
il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione,
di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone
che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di
ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di
ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che
regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita
della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste
dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte
di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri
e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono
essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e
tra le
attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo
tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di
vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio
educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti
gli studenti, anche con handicap;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e
di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del
diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno
della
scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle
associazioni
di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del
legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei
docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale,
che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di
cui
all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e
i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola.
Art. 4 - Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai
doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno
della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito
indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti
all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono
conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile,
un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro
nella
comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto
anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità
delle
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla
gravità del reato
ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto
possibile il
disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame
sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Art. 5 - Impugnazioni
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i
relativi ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16
febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e
da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla
comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla
scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche
sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del
presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un
organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un
genitore
designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona
di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri
due genitori.
Art. 6 – Disposizioni finali
5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni
vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica.